Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "QUATTRO SASSI"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1. L'associazione culturale "Quattro Sassi", regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonchàèdel presente Statuto, e un'associazione apartitica e apolitica che non ha fini di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonchàèdi fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2. L'associazione ha sede attualmente a Roma, in via Sant'Agatone Papa, 27 "“ 00165
La sede potrà  essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'associazione e disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività . L'attività  degli associati e svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività  nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità , potrà  assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione e costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà  le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità  giuridica ed il riconoscimento d'ente morale. La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO
Art. 3. L'associazione ha per scopo l'elaborazione e la valorizzazione di beni storico artistici e demo etno antropologici attraverso la realizzazione di progetti di promozione culturale e solidarietà  sociale. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:
  1. a)  di diffondere e ampliare la conoscenza dei beni storico-artistici, archeologici, demo etnoantropologici, naturalistici e paesaggistici.

  2. b)  di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche dei beni comuni e sulla riappropriazione delle radici storiche dei propri territori.

  3. c)  creare un network tra pubblica amministrazione, beni di riferimento e target di pubblico a differente stratificazione socio-economica e culturale.

  4. d)  di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed, in particolare, della collaborazione con tutti gli Enti pubblici e locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione di altre associazioni, società  o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 4. L'associazione intende perseguire i propri scopi attraverso diverse attività , tra cui:

  1. a)  visite guidate, lezioni, convegni, conferenze, seminari, proiezioni di film e documentari;

    b)  laboratori didattici aperti al pubblico e/o dedicati alle scuole primarie e secondarie e alle università  nazionali;

  2. c) organizzazione di eventi culturali per la valorizzazione di beni storico-artistici, archeologici, demo etnoantropologici, naturalistici e paesaggistici;

  3. d)  attività  di ricerca su aree storico - archeologico e naturalistiche;

  e) valorizzazione e musealizzazione attraverso la progettazione di itinerari e di strumenti didattico - espositivi.

   f) Attività  di comunicazione e promozione a favore di beni culturali.

L'associazione potrà  inoltre svolgere qualsiasi altra attività  culturale o ricreativa e potrà  compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà , esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività  marginali previste dalla legislazione vigente.

SOCI

Art. 5. Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Il rapporto associativo e le modalità  associative sono volte a garantire l'effettività  del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà  essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 6. L'ammissione all'associazione e deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà . Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7. I soci della presente associazione possono essere:
Soci Fondatori: sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e hanno provveduto al pagamento delle spese di apertura.
Soci Ordinari: coloro che, impegnandosi a corrispondere per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, partecipano alla vita dell'Associazione con diritto di accesso a tutte le strutture dell'Associazione e con diritto di voto.
Soci Onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono scelti tra quelle persone che, oltre ad avere acqui- stato benemerenze verso l'Associazione, hanno particolarmente potenziato ed incrementato l'attività  dell'as- sociazione. Non hanno diritto di voto e non partecipano all'elettorato attivo e passivo dell'associazione.
Tutti gli altri soci hanno diritto di:

a) partecipare a tutte le attività  promosse dall'Associazione;
b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
c) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 12 del presente Statuto. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili nàèrivalutabili, nà© restituibili.

Art. 8. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione e prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione e deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato puಠpresentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà  esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità  di socio non dà  diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9. Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti o Il Revisore Unico

Tutte le cariche elettive sono gratuite, àèammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.10. L'Assemblea dei soci e l'organo sovrano dell'Associazione; e composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e puಠessere ordinaria o straordinaria.
Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purchàèin regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà  genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto ne di parola ne di voto attivo e passivo. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non puಠavere pi๠di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 11. L'assemblea e convocata presso la sede sociale o altrove purchàènel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciಠvenga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione e fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciಠdelegata, mediante posta elettronica o raccomandata o telegramma. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non puಠessere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12. L'assemblea ordinaria ha il compito di: approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 13. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14. Il Consiglio Direttivo e composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che e eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci; eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari. Il Consiglio Direttivo puಠdemandare ad uno o pi๠consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà  facoltà  del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà  regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà  essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà  con le maggioranze ordinarie.

Art. 16. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o pi๠consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà , il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art.17. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità , oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà  essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà  essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione puಠessere fatta a mezzo posta elettronica o raccomandata o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà  indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.18. Per la validità  della riunione del Consiglio Direttivo e necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione e presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio pi๠anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità  prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà  redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, quelle il cui valore superi € 5.000 (euro cinquemila/00), occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art.19. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 20. Il Presidente e eletto dall'assemblea e dura in carica cinque anni. La prima nomina e ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

In particolare, compete al Presidente:

  1. a)  predisporre le linee generali del programma delle attività  annuali ed a medio termine

    dell'associazione;

  2. b)  redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività  dell'associazione;

  3. c)  vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;

  4. d)  determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità  e puntuale individuazione delle opportunità  ed esigenze per l'associazione e gli associati;

  5. e)  emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità  di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità  ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso e' sostituito dal vicepresidente.

Art. 21. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, dei quali almeno uno iscritto nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, e di due supplenti eletti dall'Assemblea. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, fra i componenti iscritti nel Registro di cui al precedente comma. Se il Revisore e unico, deve essere necessariamente iscritto nel Registro di cui sopra. L'incarico di revisore dei conti e incompatibile con quello di consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità  e il compenso vale quanto stabilito per i membri del Consiglio Direttivo. Il/I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità  dell'Associazione e dei relativi libri; esaminano ed approvano, sottoscrivendo, il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. I Revisori possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 22. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione e rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
  1. a)  dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

  2. b)  da eventuali proventi derivanti da attività  associative (manifestazioni e iniziative);

  3. c)  da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, sponsorizzazioni e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;

  4. d)  contributi di organismi internazionali;

  5. e)  entrate derivanti da attività  commerciali e produttive marginali, e proventi delle

  6. f)  cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

  7. g)  ogni altro tipo di entrate.

Il patrimonio sociale indivisibile e costituito da:

  1. a)  beni mobili ed immobili di proprietà  dell'Associazione;

  2. b)  quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

  3. c)  contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

  4. d)  proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il

    perseguimento o il supporto dell'attività  istituzionale.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività , gli utili e avanzi di gestione, nonchàèfondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività  istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà  formato il bilancio che dovrà  essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Art. 24. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà  essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà  interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, al netto della copertura finanziaria dei costi di gestione.

NORME FINALI

Art. 25. Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.